Muoversi nel Parco

BUS E NAVETTE

Il servizio viene effettuato dal 27 giugno al 6 settembre 2026: tutti i giorni dal 27 giugno al 6 settembre, con una anticipazione al giorno 26 giugno per la sola area del collegamento Primiero – Val Canali.

Per l’estate 2026 sono previsti i seguenti collegamenti:

  • Collegamento Fiera di Primiero – Paneveggio
  • Navetta gratuita Paneveggio – Malga Venegia
  • Collegamento Fiera di Primiero – Val Canali

I collegamenti Fiera di Primiero – Paneveggio e Fiera di Primiero – Val Canali sono soggetti a politica tariffaria definita dalla Comunità di Primiero.

BUS FIERA DI PRIMIERO – PANEVEGGIO

Il collegamento, con partenza dall’Autostazione di Fiera di Primiero e rientro con partenza da Paneveggio, sarà attivo nelle giornate da sabato 27 giugno a domenica 6 settembre 2026.

Come per gli anni precedenti, è previsto un potenziamento del servizio nel periodo dal 1 al 16 agosto, con ulteriore corsa in salita con partenza da Fiera di Primiero e ulteriore corsa in discesa con partenza da Paneveggio.

NAVETTA PANEVEGGIO – MALGA VENEGIA

Il collegamento, con partenza da Paneveggio per un totale di 7 corse giornaliere andata/ritorno e con ultima corsa da Malga Venegia, sarà attivo tutti i giorni da sabato 27 giugno a domenica 6 settembre.

Il servizio di trasporto in questione sarà gratuito all’utenza. Come per gli anni precedenti, è previsto un potenziamento del servizio nel periodo dal 1 al 16 agosto.

BUS FIERA DI PRIMIERO – VAL CANALI

Il collegamento, con partenza dall’Autostazione di Fiera di Primiero per un totale di 7 corse giornaliere andata/ritorno e con ultima corsa da Val Canali, sarà attivo tutti i giorni da venerdì 26 giugno a domenica 6 settembre.

Nel periodo 1 – 31 agosto 2026, si istituisce il raddoppio del servizio, con la presenza di un secondo veicolo in salita e discesa, e la previsione conseguente di un servizio continuativo di trasporto durante l’intero arco giornaliero.

PARCHEGGI

a) AREA PANEVEGGIO – VAL VENEGIA

PARCHEGGIO MALGA VENEGIA

Anche nel 2026 l’area di sosta posta nelle prossimità della Malga, sarà servita da 2 parcometri con riscossione della tariffa in forma autonoma dall’utenza. Il personale di servizio assunto dall’Ente Parco provvederà comunque a garantire l’interdizione al traffico del tratto Pian Casoni – Malga Venegia, a riempimento del parcheggio a monte.

Il periodo di applicazione della tariffa comprende tutti i giorni dal 15 giugno al 15 settembre 2026, più i fine settimana dal 19/20 settembre al 24/25 ottobre. L’orario giornaliero di applicazione va dalle ore 7.00 alle ore 17.00, con divieto di sosta sull’intera area dalle ore 23.00 alle ore 7.00. La gestione del servizio è a cura dell’Ente Parco su concessione dell’ente proprietario.

Per l’area Malga Venegia si applicano le seguenti tariffe (modalità di pagamento possibile in moneta o tramite carte contactless):

TARIFFAIMPORTO
tariffa unica giornaliera (senza limite orario e distinzione per tipologia di veicolo)€ 10,00
tariffa plurigiornaliera unica riservata a chi pernotta in rifugio (tariffa unica indipendentemente dalle notti trascorse in rifugio, valida per un massimo di giorni 5 continuativi)€ 15,00


PARCHEGGIO PIAN DEI CASONI

Si conferma anche per il 2026 l’istituzione di una tariffa di sosta su tutta l’area di parcheggio in località Pian dei Casoni mediante l’installazione di 2 parcometri ad alimentazione solare, dal 15 giugno al 15 settembre 2026, più i fine settimana dal 19/20 settembre al 24/25 ottobre. L’orario giornaliero di applicazione va dalle ore 7.00 alle ore 17.00, con divieto di sosta dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

Per l’area Pian dei Casoni si applicano le seguenti tariffe (modalità di pagamento possibile in moneta o tramite carte contactless):

TARIFFAIMPORTO
fino a 5 ore (tariffa mezza giornata)€ 5,00
oltre la quinta ora e fino all’intero periodo giornaliero€ 7,00

Maggiorazione del 50% per pullman e camper

NON è ammesso il parcheggio notturno.

PARCHEGGIO CENTRO VISITATORI PANEVEGGIO

La sosta negli appositi spazi ubicati nei pressi del Centro Visitatori del Parco situato a Paneveggio è soggetta ad applicazione di tariffa – nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre 2026, più i fine settimana del 19/20 settembre e 26/27 settembre, con orario giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e divieto di sosta dalle ore 21.00 alle ore 7.00.

TARIFFAIMPORTO
tariffa oraria€ 2,00
fino a 5 ore (tariffa mezza giornata)€ 5,00
oltre la quinta ora e fino all’intero periodo giornaliero€ 7,00

Maggiorazione del 50% per pullman e camper

NON è ammesso il parcheggio notturno.

b) AREA VAL CANALI

Si confermano le iniziative attuate negli scorsi anni relative alla istituzione di una tariffa di parcheggio nelle molteplici aree individuate in Val Canali. Anche per l’anno in corso la sosta sarà possibile a fronte del pagamento della relativa tariffa da effettuarsi mediante appositi parcometri ad alimentazione solare, installati e attivi nel periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre 2026, più i fine settimana del 19/20 settembre e 26/27 settembre, con orario giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e divieto di sosta dalle ore 21.00 alle ore 7.00, per le seguenti aree di sosta:

AREA A
– parcheggio ponte Cant del Gal
– parcheggio Ritonda – Cant del Gal
– parcheggio “Boal del Fosco” su strada Malga Canali (nuova individuazione)
– parcheggio fine strada Malga Canali (nuova individuazione)

AREA B
– parcheggio Laghetto Welsperg
– parcheggio Castrona (ex cava Perer)
– parcheggio Villa Welsperg
– parcheggio Piaz Mador
– parcheggio Acque Nere

Per le due distinte zone si applicano le seguenti tariffe:

AREA A
TARIFFAIMPORTO
prima mezz’ora di parcheggiogratuita
tariffa oraria€ 3,00
fino a 5 ore (tariffa mezza giornata)€ 8,00
oltre la quinta ora e fino all’intero periodo giornaliero€ 12,00
tariffa plurigiornaliera (in spazi dedicati)
riservata a chi pernotta in rifugio: (tariffa unica indipendentemente dalle notti trascorse in rifugio, valida per un massimo di giorni 5 continuativi)
€ 15,00

Maggiorazione del 50% per pullman e camper

AREA B
TARIFFAIMPORTO
prima mezz’ora di parcheggiogratuita
tariffa oraria€ 2,00
fino a 5 ore (tariffa mezza giornata)€ 5,00
oltre la quinta ora e fino all’intero periodo giornaliero€ 7,00

maggiorazione del 50% per pullman e camper

Si specifica che:
– La sosta è libera nella porzione di parcheggio Ritonda (solo nelle immediate adiacenze del locale, che è in concessione all’esercizio commerciale medesimo e riservato ai locali e ai rifugi).
– L’area di parcheggio Castrona (ex cava Perer) è suddivisa in due spazi, con il primo accesso riservato a camper e pullman e il secondo per sole autovetture.
– La sosta è consentita esclusivamente nelle aree a ciò predisposte.
– Relativamente al solo parcheggio Villa Welsperg, si precisa che lo stesso, nel periodo dal lunedì al venerdì è ad uso privato riservato all’accesso agli uffici della sede dell’Ente Parco. Nelle giornate di sabato, domenica e festivi, l’accesso è consentito con pagamento della tariffa ordinaria.

c) AREA CALAITA

La sosta è regolamentata nei tre appositi spazi presenti nell’area nel periodo dal 27 giugno al 13 settembre 2026 e nei fine settimana del 19/20 settembre e 26/27 settembre 2026, con orario giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 17.00 e divieto di sosta dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Viene confermata la sosta a pagamento mediante l’installazione di parcometri ad alimentazione solare, attivi nei medesimi periodi di presenza dell’operatore di cui sopra.

Per l’area Calaita si applicano le seguenti tariffe (modalità di pagamento possibile in moneta o tramite carte contactless):

TARIFFAIMPORTO
prima mezz’ora di parcheggiogratuita
tariffa oraria€ 2,00
fino a 5 ore (tariffa mezza giornata)€ 5,00
oltre la quinta ora e fino all’intero periodo giornaliero€ 7,00

Maggiorazione del 50% per pullman e camper

LIMITAZIONE TEMPORANEA DEL TRAFFICO E DELLA SOSTA SU ALCUNI TRATTI STRADALI SOGGETTI A MAGGIORE IMPATTO

Tenuto conto, da un lato, del forte impatto ambientale esercitato dal traffico veicolare su specifici tratti di strada che esercitano grande attrazione nei confronti dell’utenza turistica in periodo estivo, dall’altro, della opportunità di dare seguito al Piano della mobilità della Val Canali, che prevede anche alcune iniziative regolamentari dei flussi veicolari, la Amministrazione ritiene di dare applicazione, avvalendosene, del disposto dell’articolo 45 delle Norme di attuazione del Piano del Parco e dell’articolo 6 del vigente Regolamento per l’accesso motorizzato al territorio del Parco (“la Giunta Esecutiva dell’Ente Parco può disporre con proprio provvedimento la chiusura temporanea o ulteriori limitazioni al transito e alla circolazione su strade o su tratti stradali […] per accertate esigenze di tutela dei valori ambientali e di limitazione dei fattori di rischio connessi ad un uso indiscriminato od eccessivo dei veicoli a motore…”), disciplinando il transito e la circolazione al traffico veicolare privato sui seguenti tratti stradali:

A) tratto Passo Rolle – Baita Segantini
B) tratto Località Sabbionade (Ristorante Ritonda) – Località Piereni (ponte innesto)
C) tratto Località Sabbionade (Ristorante Cant del Gal) – Malga Canali (fine strada forestale)

La regolamentazione di ciascun tratto è la seguente:

A) tratto Passo Rolle – Baita Segantini

Divieto di transito al traffico veicolare motorizzato privato nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, per l’intero arco giornaliero, dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Nel periodo di chiusura della strada è ammesso un servizio di trasporto pubblico (taxi, autonoleggio con conducente), nel rispetto della normativa amministrativa di riferimento, gestito da imprese di servizio di autonoleggio da rimessa.

Il divieto al transito non si applica ai veicoli che:

a) siano adibiti ad attività di sorveglianza o di gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
b) siano adibiti ad attività di soccorso;
c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni;
d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini, delle malghe, o delle strutture ricettive, di ristorazione o equivalenti;
e) siano impiegati esclusivamente per il raggiungimento delle strutture ricettive (a carattere di pernottamento), da parte dei soli clienti delle stesse, per l’arrivo iniziale e la partenza dalle medesime;
f) siano impiegati esclusivamente da parte dei soli clienti, dopo le ore 18.00, per il raggiungimento delle strutture ricettive per l’esercizio di ristorazione;
g) siano adibiti a servizi di trasporto pubblico collettivo, di taxi o di autonoleggio da rimessa ed abbiano, ai sensi dell’art. 3 della L. 15 gennaio 1992 n. 21, la sede operativa del vettore e almeno una rimessa situate nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;
h) siano adibiti al trasporto di persone inabili o portatrici di disabilità, se muniti di regolare certificazione e contrassegno di riconoscimento;
i) siano impiegati per attività specifiche autorizzate dal proprietario della strada.

B) tratto Località Sabbionade (Ristorante Ritonda) – Località Piereni (ponte innesto)

Divieto di transito al traffico veicolare motorizzato privato in entrambi i sensi, e di sosta su tutte le piazzole presenti su suolo pubblico, adiacenti ad entrambe le carreggiate, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026, per il periodo giornaliero dalle ore 0.00 alle ore 24.00.

Il divieto al transito non si applica ai veicoli che:

a) siano adibiti ad attività di sorveglianza o di gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
b) siano adibiti ad attività di soccorso;
c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni;
d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini, delle malghe, o delle strutture ricettive, di ristorazione o equivalenti;
e) siano impiegati esclusivamente per il raggiungimento e lo stazionamento in area di proprietà privata a servizio di edifici, comunque individuati dal Piano del Parco, per lo svolgimento di attività lavorative, di coltivazione e mantenimento del fondo, ricreative e comunque connesse alle tradizioni locali;
f) siano adibiti a servizi di trasporto pubblico collettivo, di taxi o di autonoleggio da rimessa ed abbiano, ai sensi dell’art. 3 della L. 15 gennaio 1992 n. 21, la sede operativa del vettore e almeno una rimessa situate nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;
g) siano adibiti al trasporto di persone inabili o portatrici di disabilità, se muniti di regolare certificazione e contrassegno di riconoscimento;
h) siano impiegati per attività specifiche autorizzate dal proprietario della strada e/o in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale n. 11/2007.

C) tratto Località Sabbionade (Ristorante Cant del Gal) – Malga Canali (fine strada forestale)

Nel periodo dall’1 al 31 agosto 2026, transito ammesso, nell’orario giornaliero dalle ore 7.00 alle ore 21.00, esclusivamente per il raggiungimento e lo stazionamento del veicolo nel parcheggio “Boal del Fosco” e “Fine strada Malga Canali”.

Ad esaurimento dei posti disponibili, si prevede il divieto di transito al traffico veicolare privato e di sosta su tutte le piazzole presenti, in entrambi i sensi.
Il divieto di sosta su tutte le piazzole presenti, con esclusione dei parcheggi “Boal del Fosco” e “Fine strada Malga Canali”, si applica comunque per tutto il periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2026.
Nel parcheggio “Boal del Fosco” è ammessa la sosta plurigiornaliera per accesso ai rifugi alpini.


Il divieto al transito non si applica ai veicoli che:

a) siano adibiti ad attività di sorveglianza o di gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali;
b) siano adibiti ad attività di soccorso;
c) siano adibiti allo svolgimento di pubblici servizi o pubbliche funzioni;
d) siano impiegati per attività di approvvigionamento dei rifugi alpini, delle malghe, o delle strutture ricettive, di ristorazione o equivalenti;
e) siano impiegati esclusivamente per il raggiungimento della struttura ricettiva Malga Canali, da parte dei soli clienti della stessa, con stazionamento esclusivamente su aree a parcheggio di pertinenza della stessa;
f) siano impiegati esclusivamente per il raggiungimento e lo stazionamento in area di proprietà privata a servizio di edifici, comunque individuati dal Piano del Parco, per lo svolgimento di attività lavorative, di coltivazione e mantenimento del fondo, ricreative e comunque connesse alle tradizioni locali;
g) siano adibiti a servizi di trasporto pubblico collettivo, di taxi o di autonoleggio da rimessa ed abbiano, ai sensi dell’art. 3 della L. 15 gennaio 1992 n. 21, la sede operativa del vettore e almeno una rimessa situate nel territorio del Comune di Primiero San Martino di Castrozza;
h) siano adibiti al trasporto di persone inabili o portatrici di disabilità, se muniti di regolare certificazione e contrassegno di riconoscimento;
i) siano impiegati per attività specifiche autorizzate dal proprietario della strada, e/o in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge provinciale n. 11/2007.

Si raccomanda di osservare con attenzione la segnaletica collocata nelle varie aree di sosta onde non incorrere in sanzioni amministrative.

Per informazioni più dettagliate si rimanda al Regolamento per l’accesso motorizzato nel Parco.

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